Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione (da redigere ogni anno entro il 31 gennaio – D.Lgs 150/09 articolo 10 comma 1 lettera a)
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione.
Direttive, programmi, circolari, istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
Art. 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
Tutti i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Tali atti devono avere in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi
Note Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.
Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009).
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n. 97/2016.